Diario di una sentenza annunciata
In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell’imputato, l’affermazione resa dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma semplicemente un “blog” inteso come diario di informazione civile.
Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il “blog” è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.Infatti un “blog” può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.
Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.
Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si intendeva pubblicare.
Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.
è pazzesco. Se si legge il testo completo per il giudice TUTTI i blog dovrebbe essere registrati. Infatti per il giudice vale (per l’applicazione della legge sull’editoria) il seguente ragionamento:
“Diversamente secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Il sez. Civile, 10-16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16.03.2001; Tribunale Latina, 7.06.200 1) la norma, che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale «incriminato».”
Ma qui sta l’inghippo! Bisogna dimostrare che l’intento di Ruta fosse avviare una testata giornalistica. Per questo c’è la goffa definizione del blog del giudice stesso.
Cioè il giudice ha inventato dei fatti per potersi dare ragione. Se ricorre in appello e trova un giudice un po’ più serio il giudice monocratico si trova davanti un provvedimento disciplinare.
è pazzesco. Se si legge il testo completo per il giudice TUTTI i blog dovrebbe essere registrati. Infatti per il giudice vale (per l’applicazione della legge sull’editoria) il seguente ragionamento:
“Diversamente secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Il sez. Civile, 10-16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16.03.2001; Tribunale Latina, 7.06.200 1) la norma, che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale «incriminato».”
Ma qui sta l’inghippo! Bisogna dimostrare che l’intento di Ruta fosse avviare una testata giornalistica. Per questo c’è la goffa definizione del blog del giudice stesso.
Cioè il giudice ha inventato dei fatti per potersi dare ragione. Se ricorre in appello e trova un giudice un po’ più serio il giudice monocratico si trova davanti un provvedimento disciplinare.