«Il referendum del 1987 non impedisce al Parlamento di reintrodurre il nucleare in Italia. La legge 352 del 1970, che regolamenta lo strumento del referendum, non prevede un limite temporale definito, trascorso il quale il Parlamento può rientrodurre le norme abrogate dal corpo elettorale. È evidente che riproporre il nucleare uno o due anni dopo il referendum sarebbe stato improprio, c’era un impedimento politico. Dopo 22 anni, invece, il responso referendario si può considerare ormai storicizzato, e il Parlamento è perfettamente legittimato a riprendere in mano la questione, per via del mutato contesto economico e tecnologico».
«Il referendum non crea una paralisi definitiva del potere parlamentare su una singola materia. Altrimenti avrebbe la forza di una norma costituzionale, ma così non è. Il referendum ha la forza di una legge ordinaria e, come tale, può essere superato da un successivo intervento delle Camere».
«Per correttezza costituzionale, il governo avrebbe prima dovuto attendere che l’iter parlamentare si compisse e che fossero approvate nuove norme che consentano di utilizzare
il nucleare. E tuttavia non vi è alcun impedimento formale. Il governo è pienamente legittimato a stipulare accordi internazionali, e se ne assume la responsabilità di fronte al Parlamento».«È pacifico che sia così. Per ribaltare il responso di un referendum occorre che le Camere approvino nuove norme su quella materia».
Il Professor Enzo Cheli, ordinario di diritto Costituzionale all’Università di Firenze, intervistato da L’Unità